la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  La validita' delle norme di cui alla Legge regionale 11 maggio
1990, n. 30, cosi' come modificata dalla Legge regionale 11  febbraio
1991, n. 2, e' prorogata alla data del 30 giugno 1992.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del  combinato  disposto  degli  articoli 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 4 febbraio 1992
 
                               BELLOMO