la seguente legge: Articolo unico 1. La validita' delle norme di cui alla Legge regionale 11 maggio 1990, n. 30, cosi' come modificata dalla Legge regionale 11 febbraio 1991, n. 2, e' prorogata alla data del 30 giugno 1992. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 4 febbraio 1992 BELLOMO